Cos’è il Fondo Garanzia Vittime della Strada
Il Fondo Garanzia Vittime della Strada (FGVS), costituito presso la CONSAP, è stato introdotto dalla legge 990 del 1969 successivamente abrogata dal Codice delle Assicurazioni Private che all’art. 283 stabilisce:
“il FGVS risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti per i quali è previsto l’obbligo di assicurazione nei casi:
- a) sinistro la cui responsabilità è a carico di un veicolo o natante NON IDENTIFICATO;
- b) sinistro causato da veicolo o natante NON ASSICURATO;
- c) l’impresa che assicura il veicolo, al momento del sinistro verificatosi nel territorio della Repubblica, sia assoggettata a procedura di regolazione dell’insolvenza o a una procedura di liquidazione, come definita ai sensi dell’art 268, paragrafo 1, lettera d) della direttiva 2009/138/CE, o vi venga assoggettata in un momento successivo, e il danneggiato sia anch’esso residente nel territorio della Repubblica. Nel caso in cui il responsabile del sinistro sia assicurato presso un’impresa di un altro Stato membro, il FGVS ha il diritto di recuperare dall’omologo organismo di garanzia le somme corrisposte ai danneggiati;
c-bis) il natante risulti assicurato presso una impresa operante nel territorio della Repubblica, in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, e che al momento del sinistro si trovi in stati di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente.
- d) il veicolo sia posto in circolazione contro la volontà del proprietario, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria;
d-bis) il veicolo sia stato spedito nel territorio della Repubblica italiana da uno Stato di cui all’art 1 comma 1, lettera fff), numero 4-bis), lo stesso risulti coinvolto in un sinistro e sia privo di assicurazioni;
d-ter) il sinistro sia cagionato da un veicolo estero con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo.
Veicolo non identificato
Se a cagionare un danno è un veicolo NON IDENTIFICATO il FGVS risarcisce solo i danni alla persona, nel caso in cui questi consistano in lesioni gravi allora è previsto anche il risarcimento del danno alle cose di importo superiore a 500 euro e solo per la parte eccedente a tale ammontare.
L’onere della prova è a carico del danneggiato che non solo dovrà dimostrare che il veicolo coinvolto e ritenuto responsabile non è stato identificato ma anche che lo stesso non era identificabile neanche con l’uso dell’ordinaria diligenza.
Veicolo non assicurato
Se a cagionare un danno è un veicolo NON ASSICURATO, il FGVS risarcisce sia i danni a cose che i danni alla persona.
Un veicolo si considera privo di copertura assicurativa quando non è mai stato stipulato un contratto di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile, quando il contratto non sia stato rinnovato o ancora quando il contratto è stato stipulato ma non è stata pagata la rata di premio. Rientra nei casi di assenza di copertura assicurativa la sospensione del contratto a partire dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza.
Circolazione contro la volontà del proprietario.
Se il veicolo che ha cagionato il danno circolava contro la volontà del proprietario ( ad es era oggetto di furto…), il danneggiato può rivolgersi al FGVS per il risarcimento sia dei danni materiali che dei danni alla persona. Sono garantiti anche i danni ai trasportati contro la propria volontà o che non sono consapevoli della circolazione illegale.
Va sottolineato che la copertura assicurativa del veicolo circolante contro la volontà del proprietario non produce effetto dal giorno successivo a quello in cui il proprietario ha denunciato tale circostanza alle autorità di pubblica sicurezza.